Statuto

Fondazione “MONZA e BRIANZA per il BAMBINO e la sua MAMMA” - Onlus

Articolo 1Statuto in formato pdf
Costituzione-sede-delegazioni

È costituita una fondazione denominata
"MONZA E BRIANZA PER IL BAMBINO E LA SUA MAMMA ONLUS”,
in breve anche “Fondazione MBBM – ONLUS” con sede in Monza, Via Pergolesi n.33.
E’ fatto obbligo alla Fondazione, fintanto che permane la qualifica Onlus, l’utilizzo, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.
L’organizzazione agisce senza scopo di lucro neppure indiretto, con esclusivo fine di solidarietà sociale e agisce nel rispetto dell’art. 10 del D.Lgs. 460/97.
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalla normativa speciale.
I componenti del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione svolgono tali funzioni a titolo gratuito.
Le finalità della Fondazione si esauriscono nell’ambito della Regione Lombardia, ai sensi della normativa vigente in materia tempo per tempo.

Articolo 2
Finalità istituzionali
La Fondazione, al fine di fornire servizi di eccellenza nell’area materno-infantile, svolge attività nei seguenti settori:

  • Assistenza sanitaria,
  • Ricerca scientifica,
  • Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale

in una visione in cui assistenza sanitaria e ricerca scientifica siano elementi costitutivi di un approccio integrato ed interdisciplinare coerente con la visione di un Ospedale di insegnamento.
La Fondazione intende perseguire tali obiettivi mediante il potenziamento di aree di eccellenza per garantire elevati livelli di prevenzione, assistenza, ricerca avanzata in grado di assicurare il pieno recupero dello stato di salute individuale, fisico e psicosociale, in prevalenza a favore di soggetti svantaggiati individuati, per le attività sanitarie, nelle madri e nei bambini affetti da

  • malattie pre e post-natali che mettono a rischio la vita del nascituro e/o della madre;
  • malattie emato-oncologiche del bambino e dell’adolescente;
  • malattie metaboliche e genetiche del bambino.

In relazione alle attività di ricerca scientifica, essa è rappresentata da quella sanitaria (o clinica), epidemiologica e di base, in particolare sulle leucemie ed emopatie infantili, in linea con le prescrizioni di cui al DPR 135/03, anche relativamente alle modalità di svolgimento. La Fondazione realizza le ricerche utili ad assicurare al bambino leucemico o sofferente di altre emopatie il più alto livello di terapia intesa nella dimensione medico-biologica, psicologica e sociale.
Le attività di assistenza sanitaria e di ricerca scientifica sono esercitate in stretta collaborazione con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza Ospedale San Gerardo C.F 0931429096, e la Fondazione Matilde Tettamanti e Menotti De Marchi Onlus C.F. 95587550153 con la conseguente creazione di una importante partnership clinica, assistenziale e scientifica tendente al miglior risultato delle sinergie operative nelle aree di comune interesse.
Qualora l’Ospedale San Gerardo assumesse la forma di Fondazione IRCCS, la Fondazione MBBM Onlus e la Fondazione Matilde Tettamanti e Menotti De Marchi Onlus vi assumeranno il ruolo di partecipanti nella veste di soggetti rappresentativi di interessi originari. A tal fine la Fondazione MBBM potrà sottoscrivere accordi, convenzioni, protocolli di intesa idonei alla migliore definizione dei rapporti interni e dei rispettivi ruoli operativi tra i tre enti sopra indicati con lo scopo di far confluire le capacità di assistenza sanitaria e di ricerca della Fondazione MBBM Onlus nell’unica struttura della Fondazione IRCCS.
In relazione alle attività di sviluppo e solidarietà internazionale, la Fondazione promuove progetti di cooperazione nell'area materno-infantile anche a livello internazionale, con particolare attenzione ai Paesi non OCSE a favore di componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari, attraverso l'attivazione di gemellaggi tra Istituzioni e il trattamento di pazienti con patologie selezionate.
Tutte le attività devono essere svolte nei modi e nei limiti prescritti dalla legge.

Articolo 3
Attività connesse

La Fondazione fa proprio il principio della integrazione delle politiche e servizi socio-assistenziali con quelli di ambito sanitario e relative alla qualità della vita, anche in applicazione della programmazione regionale e della cooperazione inter-settoriale ed interistituzionale.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro svolgere in stretta connessione alle attività istituzionali di cui al precedente articolo anche attività connesse con carattere di non prevalenza:
a)   stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, la costruzione, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b)   amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
c)   costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, in ogni caso senza scopo di lucro, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
d)   assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/ strutture assistenziali senza scopo di lucro;
e)   promuovere e organizzare nel campo della ricerca scientifica e sanitaria seminari, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
f)     stipulare convenzioni con Università o altri Enti di ricerca aventi ad oggetto la collaborazione scientifica nell’ambito della ricerca traslazionale e clinica;
g)   istituire premi e borse di studio nel campo della ricerca scientifica e sanitaria e dell’assistenza sanitaria.
E’ fatto obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e connesse.
E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse..

Articolo 4
Vigilanza e controllo sull’attività
Le Autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.
Nella gestione della Fondazione, L’Azienda Ospedaliera San Gerardo svolge la funzione di indirizzo e controllo dei processi decisionali, prioritariamente, attraverso la valutazione delle attività sanitarie svolte e degli aspetti economico finanziari, con gli strumenti del bilancio economico di previsione e del bilancio consuntivo, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 7.
In ogni caso, il rischio economico della gestione ricade unicamente sul soggetto privato, mentre l’Azienda Ospedaliera non assume alcuna responsabilità sui risultati economici.
La collaborazione tra la Fondazione e l’Azienda Ospedaliera è disciplinata a mezzo di accordi contrattuali, nella cui stesura l’Azienda Ospedaliera deve mantenere la funzione di controllo, a garanzia dei propri fini istituzionali.
La Fondazione, mantenendo il suo carattere di ente privato, è “un’amministrazione aggiudicatrice” ex art. 3 comma 25 D.Lvo. 12 aprile 2006, n. 163 ed è pertanto soggetta alle disposizioni ivi previste nei processi di acquisto di beni e servizi e di affidamento dei lavori.

Articolo 5
Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è composto:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
-  dalle elargizioni fatte da enti, da imprese o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
-  dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d’Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
-  da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6
Fondo di Gestione
Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori Promotori, dai Fondatori o da altri partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7
Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il mese di dicembre il Consiglio d’Indirizzo approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Consiglio d’Amministrazione. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal  Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.
Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Non è ammessa la distribuzione diretta e indiretta di utili o di avanzi di gestione, ad eccezione dei casi previsti dall’articolo 10, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 460/97, quand’anche essi si presentino, tra l’altro, nelle forme espressamente previste dall’articolo 10, comma 6 del D.Lgs. 460/97.

Articolo 8
Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono in:
- Fondatori Promotori;
- Fondatori;
- Partecipanti Sostenitori e Partecipanti a progetti speciali.

Articolo 9
Fondatori Promotori
Sono Fondatori Promotori il “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino ONLUS”, la “Fondazione Matilde Tettamanti e Menotti De Marchi” e l’Azienda Ospedaliera “Ospedale S. Gerardo dei Tintori di Monza”.

Articolo 10
Fondatori
Possono divenire Fondatori le persone giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, le Università e gli enti locali e gli enti che si impegnino a contribuire in misura rilevante o su base pluriennale al Fondo di dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d’Indirizzo stesso.
La qualifica di Fondatore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.
I Fondatori sono nominati con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti alla riunione. I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Articolo 11
Partecipanti Sostenitori
Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti Sostenitori” le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Indirizzo ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Indirizzo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.
La qualifica di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.
I Partecipanti Sostenitori sono nominati con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti alla riunione.
I Partecipanti Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Articolo 12
Partecipanti a progetti speciali
Possono essere nominati "Partecipanti a progetti speciali" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che si impegnano a sostenere specifici progetti, rientranti nell'ambito di attività della Fondazione, mediante contributi in denaro ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali, nelle misure e nelle forme determinate dal Consiglio d'Indirizzo.
Tali Partecipanti mantengono la qualifica per la durata del progetto cui aderiscono e sempre che versino regolarmente i contributi ovvero effettuino le prestazioni o apportino altre utilità. Al momento della perdita della qualifica di Partecipante a progetto speciale, gli eventuali rappresentanti che facciano parte degli organi della Fondazione ovvero di comitati/commissioni di progetto si intendono decaduti.

Articolo 13
Esclusione e recesso
Il Consiglio d’Indirizzo, su proposta del Presidente della Fondazione, decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta l’esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione ovvero in contrasto con gli interessi della Fondazione;
- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:
- trasformazione, fusione e scissione;
- modifica essenziale dell’oggetto d’attività;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
I Fondatori, Partecipanti Sostenitori e i Partecipanti a progetti speciali possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 14
Struttura della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio d’Indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l’Organo di consulenza tecnico contabile.
La Fondazione nello svolgimento della propria attività si avvale del Collegio Medico di cui all’art. 18 e del Comitato scientifico di cui all’art. 19 del presente statuto.

Articolo 15
Consiglio d’Indirizzo
1. Il Consiglio d’Indirizzo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri.
2. Al fine di salvaguardare la mission di solidarietà sociale, ed indipendentemente dal numero di componenti il Consiglio di indirizzo, la maggioranza dello stesso deve essere di provenienza pubblica.
3. La composizione, in applicazione di quanto previsto al comma precedente, sarà la seguente:
a) il Presidente della Fondazione nominato dal legale rappresentante pro-tempore dell’Azienda Ospedaliera San Gerardo;
b) un membro nominato dal "Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino ONLUS" ed un membro dalla "Fondazione Matilde Tettamanti e Menotti De Marchi";
c) il Rettore pro-tempore dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca;
d) il Sindaco pro-tempore del Comune di Monza;
e) fino a quattro membri nominati dai Fondatori Promotori (art. 9);
f) fino a quattro membri scelti tra i Fondatori (art. 10) e nominati dai membri di cui alle lettere a) e b), con deliberazione comune adottata a maggioranza;
g) fino a due membri scelti tra i Partecipanti alla Fondazione (art. 11-12) e nominati dai membri di cui alle lettere a) e b) con deliberazione comune adottata a maggioranza;
h) un rappresentante dell’Azienda Ospedaliera, individuato tra i dipendenti della stessa, o, nel caso di eventuali situazioni di incompatibilità/conflitto d’interessi che non lo consentano, tra soggetti esterni non legati all’Azienda da vincoli di dipendenza.
4. I membri del Consiglio d’Indirizzo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.
5. Il membro del Consiglio d’Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
6. In tal caso i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al 2° comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Indirizzo.
7. Qualora decada la maggioranza del Consiglio di indirizzo, si intenderà decaduto l’intero Consiglio e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.
8. Il Consiglio d’Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.
9. In particolare provvede a:
1) stabilire annualmente le linee generali dell’attività della Fondazione, nell’ambito degli scopi, dei servizi e delle attività di cui agli articoli 2, 3;
2) approvare il programma pluriennale delle attività, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
3) stabilire i criteri per assumere la qualifica di Fondatore, di Partecipante Sostenitore e di Partecipante a progetto speciale, nonché procedere alla relativa nomina;
4) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
5) approvare, ove opportuno, il regolamento della Fondazione, predisposto dal Consiglio d’Amministrazione;
6) nominare il Vice Presidente della Fondazione, scegliendolo al proprio interno tra i membri di cui alla precedente lettera b);
7) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione;
8) nominare i membri dell’Organo di consulenza tecnico contabile;
9) nominare i membri componenti il Comitato Scientifico, ancheesterni alla Fondazione;
10) deliberare eventuali modifiche statutarie;
11) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
10. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
11. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata ad almeno 24 ore di distanza da questa.
12. Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, purchè sia presente la maggioranza dei membri di spettanza dei Fondatori Promotori.
13. Tanto in prima quanto in seconda convocazione il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.In caso di parità di voti espressi, prevale il voto del Presidente.
14. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, occorre, oltre ai quorum costitutivo e deliberativo di cui al comma precedente, anche il voto favorevole del Presidente; per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione, occorre, oltre ai citati quorum costitutivo e deliberativo di cui al comma precedente, il voto favorevole di tutti i Fondatori promotori.
15. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare il Direttore Scientifico e, se nominato, il Direttore Generale, entrambi senza diritto di voto.
16. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.
17. E’ ammessa la possibilità per i partecipanti al Consiglio di Indirizzo di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.
18. In tal caso dovrà essere consentito:
- al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell’adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.
19. La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 16
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione e da altri due membri, scelti e nominati dal Consiglio d'Indirizzo su indicazione dei Fondatori Promotori privati.
I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino a dimissioni o revoca anche senza giusta causa. La veste di membro del Consiglio d'Indirizzo, ad eccezione di quella di Presidente, è incompatibile con quella di membro del Consiglio d'Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d'Indirizzo. In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a:
a) predisporre i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
b) nominare il membro di propria competenza nel Comitato di Sorveglianza di cui all'art. 22
c) nominare un Direttore Scientifico, determinandone qualifica, natura e durata dell'incarico, scegliendolo anche tra soggetti esterni alla Fondazione; il Direttore Scientifico è invitato permanente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
d) nominare, ove opportuno, il Direttore Generale, anche al suo interno, determinandone qualifica, natura e durata dell'incarico;
e) nominare un Direttore Sanitario, o un medico con competenza igienico-sanitaria, determinandone qualifica, natura e durata dell'incarico;
f) individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto, su proposta del Direttore Scientifico,
g) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
h) proporre al Consiglio d'Indirizzo il regolamento della Fondazione, acquisito il parere del Direttore Scientifico;
i) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
j) curare le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Amministrazione può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente , sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, nonché al Direttore Generale, ove nominato, e al Direttore Scientifico, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti, tranne per i punti b) e c), che necessitano l'approvazione all'unanimità.
E' ammessa la possibilità per i partecipanti al Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.
In tal caso dovrà essere consentito:
- al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.
La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale

Articolo 17
Presidente della Fondazione
Il Presidente della Fondazione è nominato dal legale rappresentante pro-tempore dell’Azienda Ospedaliera San Gerardo.
Il Presidente della Fondazione è garante dell’integrazione tra soggetto pubblico e soggetto privato per la realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 2 del presente statuto ed assicura l’incisiva influenza pubblica sulle scelte decisionali della Fondazione, a tutela degli interessi pubblicistici a cui è rivolta la sperimentazione gestionale.
Il Presidente della Fondazione è Presidente del Consiglio di Indirizzo e Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente della Fondazione rimane in carica per lo stesso periodo di durata del mandato del legale rappresentante dell’Azienda che lo ha nominato, e decade entro 90 giorni dalla nomina di un nuovo legale rappresentante dell’Azienda Ospedaliera.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente al quale viene attribuita la legale rappresentanza e tutte le competenze del Presidente ad esclusione di quanto previsto all’art. 15 – comma 9, nn. 4, 10 e 11 (voto per l’approvazione dei documenti di bilancio, modifiche statutarie scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio).
In caso di assenza od impedimento del Presidente la competenza all’approvazione dei documenti di bilancio sarà assunta dal rappresentante dell’Azienda ospedaliera di cui all’art. 15 lett. h) il cui voto favorevole è indispensabile per l'approvazione dei documenti di Bilancio

Articolo 18
Direttore Scientifico e Collegio Medico
Il Direttore Scientifico è nominato dal Consiglio d’Amministrazione ai sensi dell’art. 16 del presente statuto.
Egli definisce:
- i profili di assistenza, scientifici e di ricerca in ordine all’attività della Fondazione;
- gli aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza sanitaria;
- propone il programma annuale delle iniziative;
- esprime il parere sul regolamento della Fondazione;
- esprime parere su ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere.
Il Direttore Scientifico, nell’esecuzione delle proprie funzioni, potrà avvalersi della collaborazione di un Collegio Medico composto dal Direttore Medico della Fondazione e dai Direttori della Clinica Pediatrica e della Clinica Ostetrico-ginecologica e da dirigenti di struttura complessa nell’area di neonatologia ed eventuali altre future aree di attività della Fondazione.
Il Collegio Medico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore Scientifico. Delle riunioni della Direzione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario

Articolo 19
Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico, presieduto dal Direttore Scientifico, è composto dal Collegio Medico e da un numero variabile di membri, nominati dal Consiglio di indirizzo, tra persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nell’ambito delle materie d’interesse della Fondazione.
Il Comitato Scientifico può riunirsi in sessioni aperte con funzione consultiva, quale advisory board scientifico, luogo di confronto ed analisi delle prospettive, su temi proposti dal Direttore Scientifico

Articolo 20
Rapporti con l’Università degli Studi di Milano - Bicocca
L’Università degli Studi di Milano - Bicocca può mettere a disposizione della Fondazione professionalità universitarie che operano nelle Unità Operative di Pediatria, Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale S. Gerardo dei Tintori di Monza”.
La Fondazione si impegna al rispetto di tutti gli obblighi inerenti la Convenzione attualmente in essere tra l’Università e l’Azienda Ospedaliera “Ospedale S. Gerardo dei Tintori di Monza”, nonché di ogni sua futura rivisitazione ed aggiornamento o diverso accordo disciplinante i rapporti tra le parti.
L’Azienda Ospedaliera “Ospedale S. Gerardo dei Tintori di Monza”, in veste di fondatore promotore ai sensi dell’art. 9, garantisce in solido con la Fondazione l’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla Convenzione o da ogni diverso accordo disciplinante i rapporti tra le parti.
La Fondazione si impegna a recepire il Protocollo di intesa che sarà stipulato tra Regione Lombardia e l’Università

Articolo 21
Organo di consulenza tecnico contabile
L’Organo di consulenza tecnico contabile è composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, nominati dal Consiglio di Indirizzo.
L’Organo di consulenza tecnico contabile accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell’apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni dell’Organo di consulenza tecnico contabile.
I membri dell’Organo di consulenza tecnico contabile restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Articolo 22
Comitato di indirizzo e coordinamento
Il Comitato di Indirizzo e Coordinamento, ai sensi della D.g.r. di Regione Lombardia n. IX/4935 del 28 febbraio 2013, nominato dall’Azienda Ospedaliera San Gerardo, è composto da tre membri:
- un rappresentante dell’ Azienda Ospedaliera San Gerardo;
- un rappresentante indicato dalla ASL Monza MB;
- un rappresentante indicato dalla Regione.
A tale Comitato spetta lo svolgimento delle funzioni indicate nel documento allegato alla suddetta deliberazione della Giunta Regionale.

Articolo 23
Scioglimento
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d’Indirizzo, che ne nomina il liquidatore, a fini di pubblica utilità primariamente all’Azienda Ospedaliera “Ospedale S.Gerardo dei Tintori di Monza” (ora ASST Monza)o, in caso di rinuncia, ad altra Onlus con finalità simili, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
I beni affidati in concessione d’uso alla Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 24
Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D. Lgs. 460/97 e le norme di legge vigenti in materia.